Statuto

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“Terranomala – ODV”

PARTE I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1
Denominazione e sede

1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, un’Organizzazione di Volontariato denominata “Terranomala – OdV”, con sede legale nel comune di Roma e operante senza fini di lucro sull’intero territorio nazionale.

1.2 L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

1.3 L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi operative, sedi secondarie, sezioni o altre unità locali comunque denominate nell’interno territorio nazionale con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro comune e l’apertura di nuove sedi o rappresentanze all’estero dovrà invece essere disposto con delibera dell’Assemblea, attraverso il procedimento previsto per la modifica dello Statuto.

1.4 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2
Valori fondativi

2.1 L’Associazione è laica e apartitica, democratica, egualitaria, priva di fini di lucro, ispirata ai principi del libero associazionismo e della non violenza, animata da principi solidaristici, di democraticità e gratuità ed è diretta al perseguimento di finalità di interesse sociale.

2.2 Applicando al massimo grado i principi della partecipazione pluralistica e della apertura e circolazione del sapere, l’Associazione si adopera per il tramite dei propri organi e membri, che vi prestano attività in maniera personale, spontanea e a titolo del tutto gratuito, per ottenere la più ampia diffusione possibile delle proprie idee.

2.3 Terranomala potrà aderire o partecipare ad altri circoli, associazioni, enti intermedi comunque denominati aventi scopi analoghi e sede legale nel territorio dell’Unione Europea. Nella propria delibera il Consiglio direttivo designa i rappresentanti dell’Associazione scegliendo tra tutti i soci.

Articolo 3
Scopi associativi e attività tipiche

3.1 L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni:
Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale;
Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
3.2 Lo scopo ultimo di Terranomala è la promozione e l’organizzazione di attività di tutela ambientale e di difesa della biodiversità, nonché la liberazione ed emancipazione umana e non umana. L’Associazione sviluppa e diffonde il principio dell’antispecismo rifiutando la discriminazione arbitraria basata sulla presunta superiorità umana e respinge quella basata sulla specie sostenendo che la sola appartenenza biologica a una specie diversa da quella umana non giustifica moralmente il diritto di disporre della vita, della libertà e del lavoro di un essere senziente. Per questo motivo, Terranomala si impegna a opporsi contro ogni forma di dominio, sfruttamento e violenza sugli animali, sia umani che non umani, nonché a contrastare ogni tipo di abuso, danno e alterazione dell’ambiente e degli ecosistemi, per il rispetto della vita di ogni essere senziente provvedendo altresì alla protezione degli animali e alla connessa tutela, valorizzazione e conservazione della natura e dell’ambiente.

3.3 Le tematiche principali di cui l’Associazione si occuperà sono le seguenti:
Salvaguardia dell’ambiente;
Lotta al randagismo;
Boicottaggio dei prodotti testati su animali non umani;
Sviluppo e diffusione di una cultura che si oppone a ogni forma di sfruttamento degli animali non umani e in particolare alla vivisezione, agli allevamenti, agli zoo, alle pellicce e agli altri capi di abbigliamento e accessori di pelle, cuoio, lana ecc., ai circhi, alla caccia, al commercio di animali non umani; sviluppo e diffusione del pensiero e della pratica antispecista;
Diffusione del veganismo.

3.4 Nel perseguire gli scopi sopra delineati, costituiscono attività istituzionali tipiche dell’Associazione:
Recuperare e curare animali maltrattati, abbandonati o feriti, collocandoli in strutture proprie o di terzi, nel rispetto delle esigenze biologiche proprie di ognuno di loro. Ricercare per loro una sistemazione consona e definitiva dove possano vivere sicuri e tutelati, qualora non sia possibile liberarli nel loro habitat naturale.
Accudire e curare animali d’affezione disabili che sono stati ceduti/abbandonati da privati perché a seguito di malattie o traumi sono diventati ciechi, paraplegici o tetraplegici. Recuperare, accudire e curare randagi che a seguito di incidenti stradali hanno riportato danni neurologici subendo disagi o difficoltà fisiche permanenti come il blocco della vescica/intestino o amputazioni. Per loro, dove possibile, si cercherà un’adozione idonea affinché l’animale possa continuare a vivere una vita dignitosa e felice.
Contrastare il fenomeno del randagismo organizzando, in collaborazione con veterinari esperti, campagne di sterilizzazione e sensibilizzazione.
Promuovere e diffondere la cultura del rispetto degli animali d’affezione proponendo e realizzando attività di protezione, cura e accoglienza di animali randagi o abbandonati tutelando la loro salute con l’obiettivo di darne in adozione il maggior numero possibile a persone che si rivelino interessate ed idonee; tale idoneità verrà riscontrata esclusivamente a mezzo di visite di preaffido svolte dai volontari di fiducia presso le famiglie stesse al fine di valutare se esistano i presupposti ideali a – che possano garantire la tutela e la buona custodia dell’animale in affidamento. L’Associazione si prefigge a tal fine di mantenere rapporti costanti nel tempo con le famiglie affidatarie che al momento del preaffido dovranno dichiararsi consenzienti a ricevere visite postaffido e ad inviare materiale fotografico e notizie relativamente all’animale adottato.
Soccorso fauna selvatica: in collaborazione con centri di recupero specializzati, recuperare e reinserire in natura animali selvatici in difficoltà. Una volta ristabilite le condizioni fisiche, gli animali dovranno riacquistare capacità ed istinti propri della specie prima di essere reinseriti nel loro ambiente. Le liberazioni vengono realizzate in base alle esigenze specifiche dell’animale scegliendo così il periodo, l’ora ed il luogo più appropriato.
Operazione Bufo Bufo: tra febbraio ed aprile, i rospi (Bufo Bufo nome scientifico del rospo) si spostano abitualmente dai siti di alimentazione e svernamento a quelli di riproduzione. In questo tragitto molti di essi perdono la vita nel tentativo di attraversare le strade che incrociano nel loro percorso. Con l’operazione Bufo Bufo garantiamo le trasmigrazioni stagionali e gli spostamenti delle popolazioni di anfibi. Si tratta semplicemente di recarsi sul posto della migrazione ed aiutare i piccoli anfibi ad attraversare la strada, trasportandoli da una parte all’altra della carreggiata.
Gli anfibi sono ottimi indicatori dello stato di salute dei nostri ecosistemi e sono tra i vertebrati che maggiormente risentono dell’intervento antropico che ne sta causando l’estinzione. Attualmente infatti le cause principali di tale drastico declino sono attribuibili alle modificazioni ambientali apportate dall’uomo, alla distruzione dell’habitat, all’inquinamento, agli scarichi industriali, allo sviluppo dell’agricoltura con l’uso dei concimi chimici, all’introduzione di specie alloctone e alla diffusione accidentale di agenti patogeni. Inoltre. il traffico automobilistico, da solo, uccide ogni anno migliaia di individui che migrano per riprodursi decretando la scomparsa di una popolazione nel giro di pochi anni.
Campi antibracconaggio: il bracconaggio consiste nella cattura di animali selvatici ed è un fenomeno illegale che persiste a causa di tradizioni e del mercato nero legato al mondo venatorio e alimentare. Si stima che ogni anno solo in Italia vengano uccisi 5,6 milioni di uccelli a causa della caccia e del bracconaggio. Il fenomeno del bracconaggio è drammaticamente diffuso in tutta la nostra penisola, per questo vengono organizzati diversi campi antibracconaggio in molte regioni. I campi si svolgono in primavera e autunno, in periodi ben precisi solitamente legati al passo degli uccelli migratori o agli spostamenti di ungulati e selvatici in generale. La ricerca di trappole illegali e la loro segnalazione alle autorità competenti sono lo scopo unico di questi campi. Le due attività principali infatti sono: 
sorveglianza della caccia illegale tramite presidi 
ricerca/rinvenimento/segnalazione/rimozione degli arsenali posizionati dai bracconieri. 
Le attività durano l’intera giornata e si cammina principalmente fuori dai sentieri, anche con condizioni meteorologiche sfavorevoli come la pioggia e il freddo.
Ogni anno vengono trovati e segnalati alle autorità competenti, richiami elettromagnetici, migliaia di trappole e reti. Centinaia di uccelli catturati illegalmente vengono liberati, numerosi bracconieri vengono denunciati e le loro armi sequestrate dalle forze preposte. 
Palii e sagre con animali: fermamente convinti che ogni essere senziente debba poter essere libero di vivere secondo la propria natura e non sottomesso ad alcuna forma di sfruttamento, ci impegniamo ad ostacolare e denunciare con ogni mezzo tutti i tipi di maltrattamento perpetrati durante i palii o le feste in cui gli animali siano i protagonisti. Lo scopo ultimo è l’abolizione del palio o della sagra, che cerchiamo di ottenere con l’aiuto di petizioni on line e chiedendo al comune interessato di continuare la tradizione senza l’utilizzo di animali, proponendo di prendere ad esempio numerose altre città che hanno già organizzato gare alternative i cui unici partecipanti sono esseri umani, dimostrando così un maggior senso di civiltà e di rispetto verso la sofferenza animale.
Adottali non comprarli: con questo progetto cerchiamo di far capire quanto sbagliato sia considerare gli animali un mero oggetto da poter vendere o comprare. Con la collaborazione di negozi di animali che sostengono il progetto, offriamo nominativi di associazioni che recuperano e cedono animali gratuitamente come alternative agli allevamenti che vendono animali. Vengono inoltre contattati i laboratori di vivisezione per riscattare, ove possibile, gli animali che hanno subìto una sperimentazione e che possono essere anche solo parzialmente recuperati per evitarne così la soppressione che segue automaticamente la fine degli esperimenti. Con “Adottali non comprarli”, si tenta dunque di contrastare il mercato ed il traffico illegale di animali. Parallelamente a questo progetto, inoltre, svolgiamo attività di indagine per l’individuazione di allevamenti abusivi di animali domestici allo scopo di contrastare e sgominare l’importazione, l’esportazione ed il traffico di animali in generale.
No al circo con Animali: con questo progetto tentiamo di sensibilizzare i comuni italiani affinché approvino un’ordinanza anti-circo. Non potendo impedire l’attendamento in quanto non è possibile vietare ciò che è consentito da una legge nazionale, l’ordinanza si limiterà a definire alcune norme restrittive presenti nel CITES che i circhi dovranno rispettare. Parallelamente stiamo portando avanti un progetto destinato alle scuole “Educazione al rispetto degli animali e dell’ambiente. La realtà dei circhi con animali” presentando in diversi istituti, domande di Incontri informativi/didattici. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare il bambino al rispetto degli animali, dell’altro e del diverso. Tra gli adolescenti, il fenomeno della sopraffazione del più debole prende il nome di bullismo. Stimolare il riconoscimento dei messaggi di dolore e sofferenza, sollecitando lo sviluppo alla solidarietà e all’empatia, equivale a creare tra i vari individui rapporti più rispettosi nei confronti di ogni essere vivente. Attraverso immagini, temi scritti e giochi di gruppo faremo capire all’ alunno che lo spettacolo di una tigre che salta nel fuoco, di un orso che va in bicicletta o di un elefante che cammina su due zampe, è un atto di prevaricazione che non deve essere più considerato come normale ma di cui va riconosciuto lo stato di soggezione in cui l’animale verte. Si cercherà quindi di avvicinare il più possibile il bambino alla natura, attraverso la curiosità, la condivisione, l’empatia e la solidarietà. Loro, come noi, fanno parte di questo enorme ecosistema che devono imparare a rispettare e a condividere in armonia con tutti.
Campagna contro le pellicce: da settembre fino a gennaio, organizziamo banchetti divulgativi e volantinaggi per informare ed eventualmente dissuadere all’acquisto di capi in pelle/pelliccia ed inserti. Inoltre, con mostre fotografiche a tema, allestiamo dei sit-in di protesta di fronte a negozi di pellicce al fine di rendere noto ai passanti cosa si cela dietro tale mercato, evidenziando la sofferenza e il supplizio a cui gli animali sono sottoposti.
Vivisezione crudeltà e menzogne in nome del profitto: informiamo sulla vivisezione ed organizziamo presidi contro le aziende che praticano o delegano esperimenti su animali. Inoltre, all’interno delle università ci occupiamo di informare gli studenti sull’obiezione di coscienza e ci accertiamo che le segreterie di determinate facoltà abbiano a disposizione il modulo di obiezione di coscienza così come previsto dalla legge.
Progetto Carne da Macello: attraverso conferenze e dibattiti si mettono in evidenza diversi aspetti per cui la violenza materiale e culturale sulle donne si intreccia con lo sfruttamento degli animali non-umani. È noto come tutte le forme di discriminazione tra esseri umani venga preferibilmente formulata in termini di “animalizzazione” dell’altro: cioè, sulla base della distinzione gerarchica tra umano e non-umano, tutti i soggetti che socialmente occupano una posizione inferiore rispetto ai soggetti dominanti, subiscono una degradazione simbolica e vengono considerati quasi-umani, sub-umani o esplicitamente animali.

Costituiscono attività accessorie ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali, che l’Associazione potrà eventualmente scegliere di intraprendere:

Organizzare attività di formazione, gruppi di lavoro volontario, seminari, banchetti informativi, corsi didattici e informativi, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni, presidi, sit-in, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e audiovisive su temi riguardanti animali umani e non umani e su tutto ciò che reca loro offesa e sofferenza fisica, psicologica e morale, al solo scopo di sensibilizzare e informare onde ottenere forme di rispetto e di protezione della loro persona e del loro habitat;

Promuovere programmi educativi e sottoscrivere convenzioni. Esercitare attività di istruzione e di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado in materia di etologia e di zooantropologia;

Collaborare con gli enti preposti dalle norme vigenti alla protezione degli animali non umani e alla difesa del patrimonio faunistico-ambientale;

Instaurare rapporti e promuovere iniziative con enti pubblici e privati, nonché con altri organismi, movimenti, associazioni o istituzioni locali aventi finalità affini;

Organizzare gruppi di volontari per promuovere campagne di affido di animali non umani catturati e/o rinchiusi in strutture pubbliche o private;

Effettuare controlli, ai sensi di legge, per verificare le condizioni igienico-sanitarie degli animali non umani ospitati in strutture pubbliche o private nonché il rispetto di ogni norma di legge tesa a salvaguardare il loro benessere;

Curare l’istituzione e la gestione di strutture di assistenza e ricovero di animali non umani;

Istituire un servizio su base volontaria di guardie ecozoofile e ittico-venatorie addette, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, alla vigilanza del rispetto della normativa emanata in difesa degli animali non umani, dell’ambiente e del patrimonio naturale;

Organizzare, promuovere e produrre materiale informativo, stampati e audiovisivi; svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche o librarie di carattere culturale;

Raccogliere fondi per campagne di informazione e sensibilizzazione nonché per il sostentamento e le cure sanitarie dei propri ospiti;

Acquistare, per il perseguimento dei propri fini istituzionali o ad essi direttamente connessi, beni mobili e immobili, anche ricorrendo a idonei strumenti finanziari di credito;

Promuovere l’utilizzo di ogni mezzo di propaganda e di diffusione (stampa, radio, televisione, internet, invio di stampati e pubblicazioni editi in proprio o da terzi) che riterrà opportuno per sensibilizzare l’opinione pubblica sui propri fini.

3.5 Le attività di interesse generale di cui al primo punto e quelle ad esse direttamente connesse sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3.6 L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

3.7 Per la migliore realizzazione degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Articolo 4
Attività di volontariato

4.1 Le attività di Terranomala sono svolte attraverso i volontari che prestano la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4.2 I volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente documentate sostenute nella prestazione della loro attività, entro limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Le spese possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, come stabilito dall’art. 17 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

4.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

4.4 I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

4.5 I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà, al pluralismo, al confronto e al metodo democratico.

Articolo 5
Sostenitori

5.1 Possono essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, contribuiscono al perseguimento delle finalità associative di Terranomala attraverso un contributo economico di particolare entità, nella misura minima stabilita dal Consiglio direttivo.

5.2 I sostenitori non sono associati e non godono quindi dell’elettorato attivo e passivo. Essi ricevono la tessera di “Sostenitore di Terranomala” quale segno tangibile della propria generosità e hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese attraverso le modalità stabilite in via specifica per i sostenitori dal Consiglio direttivo.

Articolo 6
Dipendenti e collaboratori

6.1 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

6.2 I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo.

Articolo 7
Membri dell’Associazione

7.1 Possono essere soci di Terranomala le persone fisiche e giuridiche che accettano le norme del presente Statuto, senza alcuna distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, religione, stato civile, cittadinanza, residenza o altre analoghe limitazioni che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e le delibere degli organi amministrativi adottate in conformità con lo Statuto.

7.2 Gli aspiranti soci non devono condurre uno stile di vita contrario alle finalità associative. A tutela del carattere del sodalizio, l’Assemblea può introdurre requisiti più stringenti per l’accettazione delle richieste di iscrizione, purché secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite da Terranomala e le attività di interesse generale da questa svolta, a norma dell’art. 21 del Codice del terzo settore.

7.3 Il numero degli aderenti è illimitato. L’adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

7.4 Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero organizzazioni di volontariato.

Articolo 8
Procedura di ammissione dei soci

8.1 L’iscrizione all’Associazione avviene con il versamento della quota associativa annuale, previa accettazione da parte del Consiglio direttivo e comunicazione al richiedente, da inviarsi entro trenta giorni.

8.2 La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell’Associazione. In caso di domanda presentata da un soggetto minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale. La domanda presentata da una persona giuridica dev’essere sottoscritta dal legale rappresentante.

8.3 Il Consiglio direttivo cura senza ritardo l’iscrizione dei nuovi soci nel libro degli associati.

8.4 La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e va comunicata agli interessati entro trenta giorni; entro lo stesso termine, va restituita la quota eventualmente già versata. I richiedenti possono chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata. Si applicano le disposizioni di dettaglio previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

8.5 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso del socio.

Articolo 9
Diritti e doveri dei soci

9.1 L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni dell’organo amministrativo. I soci devono mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci sia con i terzi, astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere a Terranomala; essi inoltre non devono svolgere attività o esprimere pubblicamente opinioni contrastanti o incompatibili con le finalità dell’Associazione.

9.2 In caso di trasgressioni alle norme statutarie e/o alle delibere degli organi associativi, il Consiglio Direttivo può infliggere all’associato un’ammonizione. Nei casi più gravi o in caso di reiterazione dei comportamenti già censurati si provvede a norma dell’art. 10.3.

9.3 Ciascun socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero nel diverso termine indicato dal Consiglio direttivo.

9.4 Tutti i soci, purché in regola col versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all’Assemblea dei soci e di ricevere via posta elettronica un bollettino periodico di aggiornamento sulle attività dell’Associazione. Il diritto di voto attivo e passivo spetta a tutti i soci iscritti da almeno tre mesi.

9.5 L’Associazione consente ai soci di esaminare i libri sociali obbligatori, anche tramite professionisti di propria fiducia, nonché di ricevere informazioni dal Consiglio direttivo sullo svolgimento degli affari sociali.

9.6 L’associato si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per fatti dolosi e/o colposi arbitrariamente dallo stesso posti in essere nonché per ogni dichiarazione da quest’ultimo rilasciata a titolo personale, ossia per ogni iniziativa o dichiarazione che non sia stata concordata con l’Associazione. L’associato solleva altresì l’Associazione da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi incidente che lo stesso dovesse subire in dipendenza dalla partecipazione all’attività associativa, salvo che ciò dipenda da responsabilità diretta dell’Associazione. L’associato pertanto dichiara e garantisce di tenere indenne e di manlevare l’Associazione da ogni conseguenza dannosa e/o richiesta di risarcimento dei danni che lo stesso e/o terzi possano vantare in relazione ai fatti di cui sopra.

9.7 Il Regolamento di attuazione dello Statuto, qualora emanato, provvede a disciplinare in modo più dettagliato i diritti e doveri dei soci.

Articolo 10
Perdita della qualità di socio

10.1 La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione a causa del mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite, per espulsione, per decesso. Le dimissioni vanno indirizzate al Consiglio direttivo per iscritto e producono effetti immediati dal loro ricevimento.

10.2 In caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto dall’articolo 9.2, si provvede a inviare un sollecito al socio moroso, avvisandolo che decorso il termine di ulteriori quindici giorni egli sarà dichiarato escluso. Nella prima riunione successiva, il Consiglio direttivo provvede a dichiarare l’esclusione dei soci morosi, dandone comunicazione agli interessati. In qualsiasi momento, il socio escluso per morosità può richiedere di iscriversi nuovamente all’Associazione, fermo restando il potere del Consiglio direttivo di valutare la richiesta a norma dello Statuto.

10.3 L’espulsione di un socio è decisa dal Consiglio direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, previa audizione dell’interessato, in caso di condotta contraria alle finalità dell’Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, ovvero per aver inferto danni materiali e morali all’Associazione stessa. L’interessato ha diritto di essere informato della data fissata per l’audizione con un preavviso di almeno due settimane, durante le quali può depositare memorie scritte e documenti. Contro la delibera di espulsione è ammesso il ricorso all’Assemblea dei soci, che delibera nella prima convocazione successiva. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall’annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Il socio espulso non può richiedere una nuova iscrizione all’Associazione prima che siano decorsi almeno due anni dall’espulsione. Sull’eventuale richiesta si pronuncia l’Assemblea dei soci.

10.4 Il venir meno della qualifica di socio non fa sorgere in alcun caso il diritto a chiedere la restituzione in tutto o in parte della quota associativa o di altre donazioni in denaro o in natura effettuate a favore di Essere Animali.

10.5 Si applicano le disposizioni di dettaglio eventualmente previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.


PARTE II – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 11
Organi dell’Associazione

11.1 Organi necessari dell’Associazione sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Presidente. Sono organi facoltativi il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e l’Organo di Controllo.

11.2 Gli amministratori prestano la propria opera a titolo gratuito, avendo diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione, qualora adeguatamente documentate.

11.3 I soci che intendano candidarsi quali amministratori devono condurre uno stile di vita conforme agli ideali associativi e devono praticare la scelta etica vegana o quantomeno vegetariana. Tale condizione è considerata imprescindibile in relazione alla natura del sodalizio e costituisce uno specifico requisito di onorabilità a norma dell’articolo 26, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 12
Assemblea dei soci

12.1 L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e si riunisce almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto e ogni altra volta in cui sia necessario. L’Assemblea è chiamata in via generale a decidere su tutte le questioni indicate dal Presidente o dal Consiglio direttivo.
La stessa inderogabilmente, in sede ordinaria:
approva il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio sociale;
nomina e revoca gli amministratori;
nomina e revoca, quando previsto, l’Organo di controllo
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
destina avanzi di gestione alle attività istituzionali;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza;
In sede straordinaria, l’Assemblea:
delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
delibera lo scioglimento o la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

12.2 Il Consiglio direttivo può richiedere all’Assemblea dei soci di ratificare le proprie deliberazioni, esponendo con precisione le motivazioni per le quali sono state adottate e fornendo tutti gli elementi utili ad effettuare una completa valutazione delle stesse. In caso di ratifica, gli organi sociali sono espressamente esonerati da ogni successiva responsabilità nei confronti dell’Associazione, fermo restando che gli stessi continueranno a rispondere delle obbligazioni contratte dall’Associazione nei confronti dei terzi, con i rispettivi patrimoni personali.

12.3 L’Assemblea dei soci deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 giugno per l’approvazione del bilancio consultivo e dell’eventuale bilancio sociale, nonché ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente dell’Associazione convoca le riunioni, fissa l’ordine del giorno e dirige i lavori. L’Assemblea può anche riunirsi su impulso del Consiglio direttivo, oppure su proposta di almeno cinque soci, che fissano l’ordine del giorno e richiedono al Consiglio direttivo di convocare tutti gli altri soci per la discussione, nonché su richiesta dell’Organo di Controllo.

12.4 L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere pubblicato sul sito internet dell’Associazione con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della prima convocazione; entro lo stesso termine, va inviata una comunicazione via posta elettronica ordinaria o certificata all’indirizzo fornito in fase di iscrizione. In caso di urgenza, sono validi altri mezzi utili al raggiungimento dello scopo, compreso l’utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea, purché il destinatario accusi ricevuta. L’avviso di convocazione deve prevedere la partecipazione dei soci a distanza, tramite videoconferenza o altre modalità informatiche che garantiscano la discussione simultanea. I soci che intendano avvalersi di tale facoltà sono tenuti ad avvisare il Consiglio direttivo almeno 48 ore prima della riunione, al fine di consentire la predisposizione dei mezzi tecnici necessari.

12.5 Ciascun socio iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto a un voto e può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato con diritto di voto può rappresentare sino ad un massimo di un altro associato.

12.6 In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del totale personalmente o tramite deleghe; in seconda convocazione, è valida se sono presenti almeno un terzo dei soci. L’Assemblea straordinaria richiede invece la presenza dei due terzi del totale dei soci, anche tramite deleghe. Ai fini del computo del quorum, i soci presenti in conference call o videoconferenza si considerano presenti.

12.7 L’Assemblea nomina un proprio segretario, che redige un succinto verbale che viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 15 del Codice del Terzo Settore.

12.8 Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo, tutte le votazioni avvengono a voto palese per alzata di mano o per acclamazione, salvo che la maggioranza richieda che si proceda a scrutinio segreto. L’Assemblea che delibera sulla revoca degli amministratori procede contestualmente all’elezione di un sostituto, anche se tale votazione non era indicata come ordine del giorno nell’avviso di convocazione.

12.9 Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. I dissenzienti devono comunque essere citati nel verbale e verranno quindi esonerati dalle eventuali responsabilità che tali decisioni potranno comportare.

12.10 L’Assemblea straordinaria approva le modifiche al presente Statuto a maggioranza di 2/3 degli associati, su proposta del Consiglio direttivo, del Presidente o di almeno cinque soci. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 4/5 degli associati.

12.10 Si applicano le disposizioni di dettaglio previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 13
Consiglio direttivo

13.1 Il Consiglio direttivo è l’organo collegiale di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Consiglio direttivo individua periodicamente le priorità dell’Associazione nel rispetto delle finalità statutarie e delle eventuali direttive impartite dall’Assemblea, fissa le modalità per la raccolta dei fondi, predispone le bozze dei rendiconti e delle relazioni contabili da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione, stabilisce le iniziative da realizzare, decide sulle questioni sottoposte dal Presidente e può convocare l’Assemblea dei soci per le deliberazioni necessarie. Al Consiglio direttivo competono le decisioni su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, ivi comprese l’accettazione di eredità e legati, la compravendita di beni immobili e ogni altro atto di disposizione patrimoniale.

13.2 Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque amministratori eletti dall’Assemblea ordinaria e dura in carica per tre anni. Ogni associato potrà esprimere al massimo un numero di quattro preferenze e saranno designati i primi della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per un triennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità. Le cariche sociali s’intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. Al termine del mandato, gli amministratori possono essere rieletti. Per tutta la durata del mandato, gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni; essi possono accettare incarichi professionali e collaborazioni retribuite da altre organizzazioni, purché non abbiano finalità incompatibili con quelle di Terranomala.

13.3 Nella prima riunione utile il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente dell’Associazione e il Vicepresidente. Nella stessa o successiva riunione possono essere nominati il Tesoriere e il Segretario e possono essere attribuite eventuali altre cariche ritenute utili, eventualmente prevedendo dei meccanismi di turnazione periodica.

13.4 Il Consiglio direttivo si riunisce informalmente, su invito del Presidente o della maggioranza degli amministratori, ogni qualvolta sia necessario e in ogni caso almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni possono svolgersi anche tramite videoconferenza o sistemi similari e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti. Le riunioni sono valide se vi prendono parte almeno i due terzi degli amministratori, mentre per la validità delle delibere è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato per la riunione, che viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, ai sensi dell’art. 15 del Codice del Terzo Settore.

13.5 In caso di dimissioni, decesso, decadenza di un amministratore o in caso di sua esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in presenza di gravi motivi e successivamente ratificata dall’Assemblea, il Consiglio direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti alle ultime votazioni per le elezioni degli amministratori, il quale rimarrà in carica fino al termine del mandato dell’intero Consiglio direttivo. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza degli amministratori o l’Assemblea degli associati non approva il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e il bilancio preventivo, l’intero Consiglio direttivo si intende decaduto e dovrà essere convocata entro trenta giorni l’Assemblea, affinché proceda all’elezione dei nuovi amministratori.

13.6 Entro il 30 aprile approva il bilancio consuntivo, l’eventuale bilancio sociale a norma dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore, l’eventuale bilancio preventivo e la relazione annuale sull’attività svolta, da sottoporre all’Assemblea improrogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 14
Il Presidente

14.1 Il Presidente dirige i lavori del Consiglio direttivo e coordina i compiti dei suoi membri, presiede l’Assemblea dei soci, sovrintende alla gestione corrente dell’Associazione e decide su ogni altra questione che non sia espressamente attribuita ad altri organi. Il Presidente può in ogni momento delegare propri poteri al Vicepresidente o ad altri amministratori.

14.2 La rappresentanza legale dell’Associazione per gli atti di ordinaria amministrazione spetta al Presidente e al Vicepresidente, in via disgiunta tra loro. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, la rappresentanza legale dell’Associazione spetta al solo Presidente.

14.3 Il Presidente rappresenta in giudizio l’Associazione ed è munito di legittimazione sia attiva sia passiva per ogni atto processuale, compresa l’eventuale costituzione dell’Associazione quale parte civile in procedimenti penali.

14.4 In casi di oggettiva necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti necessari ad evitare pregiudizi all’Associazione, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione utile. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

14.5 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal membro più anziano di età del Consiglio direttivo.

14.6 In caso di dimissioni o impedimento prolungato per oltre trenta giorni, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione del Presidente nella prima riunione utile, scegliendo tra i propri componenti. In caso di disaccordo, il Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e dovrà convocare senza indugio l’Assemblea per provvedere alla sostituzione.

14.7 Si applicano le disposizioni di dettaglio previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 15
Segretario e Tesoriere

15.1 Il Consiglio direttivo può nominare al proprio interno un Segretario e un Tesoriere. Qualora non siano nominati, alle loro funzioni sovraintende collegialmente l’intero Consiglio direttivo.

15.2 Il Tesoriere sovrintende al controllo e all’amministrazione dell’intero patrimonio dell’Associazione, gestendo il conto corrente su delega del Presidente. Redige l’inventario dei beni associativi e vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio direttivo.

15.3 Il Segretario cura l’iscrizione nel registro degli associati, smista la corrispondenza e le comunicazioni del Presidente e del Consiglio direttivo; custodisce gli altri libri sociali e ne richiede la vidimazione periodica. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
15.4 Il Regolamento di attuazione dello Statuto può disciplinare in modo più dettagliato le attribuzioni di tali organi.

Articolo 16
Il Coordinatore di settore o area

16.1 Il Coordinatore di area o settore rappresenta le posizioni dell’Associazione in un determinato territorio o per settore di attività, cura le relazioni con la stampa in sinergia con il Presidente, sovrintende all’attività di diffusione delle attività dell’Associazione, che egli controlla preventivamente.

16.2 La nomina e revoca spettano al Consiglio Direttivo, che sceglie tra i soci che non siano già membri dello stesso Consiglio Direttivo.

Articolo 17
Organo di controllo

17.1 L’Organo di controllo monocratico o collegiale sarà istituito qualora l’Associazione versi in una delle condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina ai sensi dell’art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

17.2 I componenti dell’Organo di controllo sono nominati dall’Assemblea tra i soggetti dotati di adeguata professionalità e onorabilità in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2397 secondo comma del codice civile. L’Assemblea provvede inoltre alla contestuale nomina di membri supplenti che subentrino in casi di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi. I membri effettivi durano in carica due anni, sono rieleggibili ed eleggono al loro interno il Presidente. L’incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

17.3 L’Organo di controllo, se istituito, ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso dovrà esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale, oltre a controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione. L’Organo di controllo attesta la conformità del bilancio sociale rispetto alle prescrizioni di legge ed esercita tutti gli altri compiti indicati dal Codice del Terzo Settore.

17.4 Al superamento dei limiti dimensionali indicati nell’art. 31 del Codice del Terzo Settore, l’Organo di controllo eserciterà anche la revisione legale dei conti e dovrà in particolare verificare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea che approva il documento.


PARTE III – PATRIMONIO E GESTIONE CONTABILE

Articolo 18
Risorse economiche ed esercizi

18.1 L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti: quote associative; contributi di privati; erogazioni dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni o lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; somme raccolte in occasione di manifestazioni e/o raccolte pubbliche in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; danni patrimoniali, sia giudiziali sia stragiudiziali; nonché con qualsiasi altra modalità di raccolta, purché in osservanza della legge e in conformità agli scopi.

18.2 Gli esercizi sociali dell’Associazione hanno inizio il giorno 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo riceve dal Tesoriere la copia delle annotazioni di cassa e dei giustificativi di spesa, predispone le bozze del rendiconto e prepara il rendiconto consuntivo, la relazione sulla gestione e il rendiconto preventivo, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

18.3 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite o proventi, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I fondi raccolti vanno impiegati esclusivamente per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali nell’anno in corso. Eventuali avanzi di bilancio sono riportati a nuovo e impiegati nell’esercizio successivo.

18.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

18.5 Il Consiglio direttivo può approvare la destinazione di fondi ad attività di investimento, nei limiti di un terzo dell’avanzo di gestione.

18.6 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 19
Destinazione degli Avanzi di Gestione
19.1 All’Associazione è vietato distribuire in qualunque modo, anche indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

19.2 L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20
Diritti dei Soci al Patrimonio Sociale

20.1 L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale a titolo di liberalità.

20.2 I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto. Tali versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

20.3 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 21
Bilanci dell’Associazione

21.1 L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci.

21.2 Entro il mese precedente la data dell’annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione della stessa Assemblea.

21.3 Il bilancio con i relativi allegati, deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data in cui si terrà l’assemblea convocata per la sua approvazione.


PARTE IV – DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Articolo 22
Responsabilità patrimoniale

L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati dalle convenzioni e dai contratti stipulati.

Articolo 23
Regolamenti interni

23.1 Il Consiglio direttivo predispone la bozza del Regolamento di attuazione dello Statuto, contenente norme di dettaglio che provvedono a dare piena applicazione alle disposizioni statutarie che ne fanno espressa menzione.

23.2 Il Regolamento è approvato e modificato dall’Assemblea convocata in sede straordinaria, che delibera con la stessa maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto, su proposta formulata dal Consiglio direttivo.

23.3 Le norme del Regolamento vanno interpretate conformemente alle previsioni statutarie. In caso di contrasto, prevalgono le norme dello Statuto.

23.4 Il Consiglio direttivo ha facoltà altresì di emanare un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento, oltre che specifici regolamenti per la gestione amministrativa dell’Associazione, purché nei limiti delle proprie competenze. Il Consiglio direttivo può altresì emanare procedure operative necessarie per rispondere a specifici obblighi di legge (ad es. in materia di tutela dei dati personali) o comunque considerate utili alla luce delle prassi e delle buone pratiche sviluppate nel settore dell’associazionismo, purché nel rispetto dei limiti delle proprie competenze.

Articolo 24
Scioglimento e Liquidazione dell’Associazione.

Devoluzione dei beni
24.1 L’Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono diventati impossibili i fini per i quali è stata costituita, oppure quanto il patrimonio sia esaurito, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge.

24.2 L’Assemblea Strordinaria può deliberare lo scioglimento in ogni momento, con voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

24.3 Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo la procedura prescritta dall’art. 9 del Codice del Terzo Settore o le altre disposizioni vigenti al momento della devoluzione.

Articolo 25
Clausola Compromissoria

25.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.

25.2 La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

Articolo 26
Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al Regolamento di attuazione dello Statuto ove presente, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia.